Infortunio sul luogo di lavoro?
Attenzione non sempre si ha diritto
all’indenizzo

Lug 12

Questa settimana il nostro esperto affronta il tema degli infortuni sul lavoro, facendo riferimento all’ultima pronuncia in materia da parte della Cassazione.
Vi invitiamo come sempre ad inviarci le vostre domande e commenti.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 11417 del 18 maggio 2009 ha ribadito quell’orientamento della giurisprudenza che, attraverso un’ interpretazione estensiva della nozione di occasione di lavoro, ha iniziato ad ammettere l’indennizzabilità di ogni evento occorso in circostanze di tempo e di luogo connesse all’attività lavorativa anche se provocato da un rischio di natura genetica.
Rispetto alla precedente impostazione, l’orientamento  più recente  richiede più semplicemente che l’evento (cd. infortunio in itinere) sia avvenuto nel corso di attività collegate allo svolgimento dell’attività lavorativa, sicchè l’unico limite posto alla indennizzabilità dell’evento è costituita dal cd. rischio elettivo, ovvero da quei comportamenti abnormi ed imprevedibili che interrompono il nesso con l’attività lavorativa perché unicamente determinati da scelte arbitrarie del lavoratore.
Il rischio elettivo, quale limite all’indennizzabilità degli infortuni sul lavoro, è ravvisabile solo in presenza di un comportamento abnorme, volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa e tali da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento. Leggi il resto »

Nel contratto di lavoro attenzione
ai limiti alla facoltà di recesso.

Lug 6

Il nostro esperto questa settimana ci illustra una recente sentenza della Cassazione relativa ai limiti alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro.
Inviateci commenti e quesiti vi risponderemo al più presto.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 18376/2009 ha  confermato la validità della pattuizione contenuta in un contratto di lavoro subordinato con durata minima garantita, in forza della quale il dipendente assunto al fine di acquisire nel corso della durata stessa una specifica professionalità (nello specifico l’abilitazione alla guida di un aeroplano di un certo tipo) si obbliga a rimborsare all’impresa le spese sostenute per l’addestramento a tale guida nel caso in cui il dipendente si dimetta prima della scadenza della durata minima garantita.
Nella sentenza sopra citata la Corte esclude che la clausola costituisca una limitazione della libertà di dimissione ed esclude che essa appartenga alla categoria delle clausole vessatorie, per le quali l’art.1341 cod.civ. impone a pena di nullità il requisito della specifica approvazione per iscritto. Leggi il resto »

E se durante lo sciopero
un dipendente si ammala?
Cosa dice la legge?

Giu 28

Questa settimana il nostro esperto affronta il tema dell’assenza dal lavoro da parte dei collaboratori per malattia durante giornate di sciopero.
Vi invitiamo come sempre ad inviarci le vostre domande vi risponderemo al più presto.

Si segnala una recente pronuncia della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 13256 del 31 maggio 2010, secondo cui i lavoratori che si assentano per malattia durante uno sciopero hanno diritto alla retribuzione. Leggi il resto »

Attenzione ai rischi penali
per il datore di lavoro

Giu 16

Questa settimana il nostro esperto affronta un tema molto delicato, quello della responsabilità penale del datore di lavoro.
Come ogni settimana vi invitiamo ad inviarci le vostre domande in merito un esperto vi risponderà il prima possibile.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione penale ( sentenza n.10448 del 16 marzo 2010) condanna l’amministratore unico di una srl per il delitto, di cui all’art. 589 c.p., perchè durante i lavori di demolizione e smantellamento di una ditta, consentiva che essi si svolgessero senza preventivamente predisporre un dettagliato programma delle attività e della verifica statistica delle strutture, con connessa valutazione dei rischi.
Inoltre lo stesso amministratore unico non informava i lavoratori dei rischi specifici relativi all’attività da svolgere sicchè, mentre un lavoratore effettuava lo smontaggio di un impianto di raffreddamento, veniva schiacciato dalla vasca dell’impianto e decedeva.
Come ha sottolineato la pronuncia della Corte Suprema, uno dei principali compiti del datore di lavoro è proprio quello di redigere il documento di valutazione dei rischi delle attività di lavoro da svolgere, senza possibilità che venga delegato a terzi.
Tale decisione riafferma il principio secondo il quale non soltanto l’omessa redazione del documento di valutazione integra la violazione di cui all’art. 4 co. 2 D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, ma anche il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento o adeguamento nonchè l’omessa valutazione dell’individuazione degli specifici pericoli cui i lavoratori sono sottoposti in relazione alle diverse mansioni svolte e la specificazione delle misure di prevenzione da adottarsi.
Pertanto all’amministratore unico della srl è stato ascritto il reato di omicidio colposo in danno del suo dipendente, non avendo adeguatamente valutato i rischi connessi all’attività da svolgere ed alle mansioni che avrebbe dovuto ricoprire il lavoratore.

Se sei tu il datore di lavoro e vuoi conoscere perfettamente le norme legislative che regolano il tuo ruolo in modo da non rischiare di commettere errori ecco le guide giuste:
-    Manuale Pratico del Personale
-    Come ottenere un’efficiente amministrazione del personale

Alessandro Bonfieni
Studio Legale Eversheds Bianchini
Redazione GlobalPublishers
www.globalpublishers.it

Si segnala ai lettori che il nostro Esperto risponderà alle vostre domande sull’articolo entro massimo 2 settimane dalla pubblicazione. Inoltre vi invitiamo ad inviare domande  correlate al tema trattato, qualsiasi quesito non strettamente inerente non verrà preso in considerazione. Questa scelta è dettata dalla necessità di offrire agli utenti un servizio professionale e pertinente.

Disclaimer:
Tutti i contenuti pubblicati in questo blog hanno esclusivamente scopi divulgativi non costituendo pertanto pareri vincolanti

Chi può essere dirigente se
il contratto non lo prevede?

Mag 26

Questa settimana il nostro esperto affronta il tema del contratto collettivo in particolare con riferimento alla dirigenza.
Vi invitiamo come sempre ad inviarci commenti e domande vi risponderemo al più presto.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.10550 dello scorso 30 Aprile, ha affermato che, salvo che la contrattazione collettiva non disponga diversamente, la qualifica di dirigente spetta soltanto ex art. 2095 cod. civ. al prestatore di lavoro che, come “alter ego” dell’imprenditore,  sia preposto alla direzione dell’intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa.

Il dirigente, per essere riconosciuto come tale, deve essere investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentano, sia pure nell’osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell’azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello.

Per approfondire l’argomento: Manuale Pratico del Personale e l’ebook I pincipali modelli di contratto

Quindi con la presente sentenza la Corte di Cassazione, non rinvenendo in capo al ricorrente tali poteri di iniziativa e di discrezionalità, ha rigettato il ricorso proposto da un funzionario di banca che, dopo essere stato nominato direttore di una filiale, ha chiesto al Giudice il riconoscimento del suo diritto, in virtù delle mansioni svolte, alla qualifica di dirigente.
La Corte ha aggiunto inoltre che è pur sempre indispensabile, per il riconoscimento della relativa qualifica, in carenza di specifica norma contrattuale collettiva, l’esplicazione di autonomia e discrezionalità nelle scelte decisionali tale da influire sugli obiettivi complessivi dell’imprenditore.

Dott.ssa Sofia Bargellini
Studio Eversheds Bianchini
Redazione GlobalPublishers
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A chi spetta la competenza
di decidere le controversie relative
alle ritenute fiscali
operate dal datore di lavoro?

Mag 19

Questa settimana il nostro esperto affronta il tema delle ritenute fiscali.
Vi invitamo come sempre ad inviarci i vostri commenti vi risponderemo al più presto.
La sentenza che commentiamo questa settimana ha ad oggetto una controversia insorta tra un dipendente ed il datore di lavoro in seguito alla trattenuta fiscale operata da quest’ultimo sull’importo riconosciuto al lavoratore a titolo di risarcimento di un danno biologico.
Se volete approfondire la tematica al di là della sentenza sotto descritta  vi invitiamo a consultare la guida Manuale Pratico del Personale che contiene tutte le risposte in materia

Di seguito il caso preso in esame.
Dopo aver siglato un accordo conciliativo attraverso il quale il datore di lavoro si impegnava a versare al dipendente un importo di euro 94.000,00#, la Società corrispondeva l’importo minore risultante in seguito alla trattenuta fiscale.
Il lavoratore, a mezzo di atto di precetto, intimava il pagamento della somma così trattenuta.
Nel successivo giudizio di opposizione è sorta una contestazione in ordine alla carenza di giurisdizione del Giudice ordinario. Tale questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 8312 dell’8 aprile 2010.
L’intervento delle Sezioni Unite si è reso necessario al fine di dirimere il contrasto esistente sul tema all’interno delle Sezioni Semplici della Suprema Corte, alcune favorevoli alla interpretazione che riteneva competente il Giudice ordinario, altre a quella che propendeva in favore del Giudice tributario.
Precisamente, la Suprema Corte ha stabilito che “le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell’ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario”.
Avv. Lara Arcese
Studio Eversheds Bianchini
Redazione GlobalPublishers
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Si segnala ai lettori che il nostro Esperto risponderà alle vostre domande sull’articolo entro massimo 2 settimane dalla pubblicazione. Inoltre vi invitiamo ad inviare domande  correlate al tema trattato, qualsiasi quesito non strettamente inerente non verrà preso in considerazione. Questa scelta è dettata dalla necessità di offrire agli utenti un servizio professionale e pertinente.


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Se avviene la cessione d’azienda,
cosa cambia per i dipendenti?

Apr 28

Questa settimana il nostro esperto affronta il tema della cessione d’azienda con la recentissima Sentenza n. 5882 dell’11 marzo 2010 la Corte di Cassazione.
Come sempre vi invitiamo ad inviarci le vostre domande e commenti vi risponderemo al più presto.

La Corte con la sua pronuncia mette in chiaro il punto fermo su quello che è un argomento spesso discusso e di rilevante importanza nell’ambito delle cessioni di azienda. Ovverosia, laddove la contrattazione collettiva applicata dal cessionario sia differente da quella applicata dal cedente, quale applicazione trovano gli usi e la contrattazione aziendale del cedente stesso? Questi ultimi si trasferiscono automaticamente con la cessione di azienda e dei lavoratori ad essa adibiti per combinato disposto degli artt. 2077 e 2112 del codice civile? Leggi il resto »

Lavoro autonomo o subordinato?
Dipende dal nome

Apr 21

Il nostro esperto questa settimana si pronuncia relativamente alla qualificazione del rapporto di lavoro, facendo riferimento alla recente sentenza della Cassazione n.1405 del 17/06/2009.
Vi invitiamo come sempre ad inviarci le vostre domande e i vostri commenti vi risponderemo il prima possibile.
La pronuncia presa in esame, se da un lato ribadisce il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di differenze tra lavoro autonomo e lavoro subordinato dall’altro  dedica  maggiore attenzione all’elemento del nomen iuris, ovvero del nome attribuito dalle parti al contratto di lavoro.
E’ stato più volte chiarito che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il nomen iuris, al pari degli altri elementi quali l’osservanza di un determinato orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, l’assenza di rischio, la continuità della prestazioni ed altri,ha carattere sussidiario.
Infatti, l’elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è costituito  dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare de datore di lavoro, che si estrinseca in specifiche disposizioni e direttive oltre che in una vigilanza e in un controllo  delle prestazioni lavorative.
La sentenza in oggetto ha, tuttavia, sottolineato che l’elemento del nomen iuris attribuito dalle stesse parti, seppure  non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei termini sopra precisati, assume rilievo decisivo ove l’autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto. Leggi il resto »

Non accetti il trasferimento?
Attenzione rischi il licenziamento

Apr 15

Il nostro esperto questa settimana affronta il tema del trasferimento, segnalando una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 7045 del 24 marzo 2010 secondo cui il lavoratore che non vuole trasferirsi presso una nuova sede di lavoro può essere licenziato per motivi disciplinari. Vi invitiamo come sempre ad inviare i vostri commenti e le vostre domande vi rispondermo al più presto.

Il caso esaminato dalla Corte riguarda un lavoratore che è stato trasferito presso una nuova sede di lavoro. In seguito al trasferimento, il lavoratore non si è presentato presso la nuova sede, risultando assente ingiustificato. Pertanto, il datore di lavoro ha intimato al dipendente il licenziamento in tronco per la sua protratta assenza presso la nuova sede di lavoro.

Con la presente sentenza la Corte di Cassazione ha chiarito due aspetti fondamentali nel caso di rifiuto da parte del lavoratore al trasferimento presso un’altra sede di lavoro. È stato chiarito, innanzitutto, che il datore di lavoro non può licenziare in tronco un lavoratore il quale in tale caso risulterebbe illegittimo. La Corte ha ritenuto, infatti, che il licenziamento intimato al lavoratore per una qualche mancanza o inadempienza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ha natura disciplinare. Il licenziamento intimato in seguito ad una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto di lavoro, deve essere considerato di natura disciplinare.
In questo caso, il licenziamento deve quindi essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell’art. 7 della Legge n. 300 del 1970 che impongono la preventiva contestazione dell’addebito da parte del datore di lavoro e garantiscono il diritto di difesa del lavoratore il quale può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Infatti, il comportamento del lavoratore costituisce una tipica inadempienza degli obblighi derivanti dal rapporto dal rapporto di lavoro ed è sufficiente per riconoscere la natura disciplinare del licenziamento.

Avv. Marco Ciangrande
Studio Eversheds Bianchini
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L’invalidità del contratto a termine:
cosa non omettere

Mar 31

Questa settimana il nostro esperto affronta il tema del contratto a termine.
Vi invitiamo ad inviare le vostre domande in merito vi risponderemo al più presto.
In tema di contratti a termine stipulati per sostituire lavoratori, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 214 del 2009, ha recentemente chiarito che il contratto a termine per essere valido deve indicare espressamente anche il nominativo del lavoratore sostituito. Leggi il resto »